La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un istituto di credito contro un ente sanitario locale, confermando che la mancata prova della data di ricezione delle fatture impedisce l'applicazione degli interessi automatici previsti dal D.Lgs. 231/2002. In assenza di allegazione specifica delle date di scadenza e ricezione, l'onere probatorio interessi moratori non è assolto, comportando la decorrenza degli interessi solo dalla domanda giudiziale.
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