Un legale ha agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali avvocato maturati per l'assistenza fornita in giudizi amministrativi. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda utilizzando il rito sommario di cognizione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che la materia fosse soggetta al rito speciale che prevede esclusivamente il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza, stabilendo che il rito speciale civile non si applica alle prestazioni rese in ambito amministrativo, penale o tributario. Di conseguenza, l'ordinanza emessa in primo grado deve considerarsi pienamente appellabile, garantendo il doppio grado di giudizio al professionista.
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