Una privata cittadina ha citato in giudizio un ente comunale e un suo dirigente chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca di alcune concessioni edilizie precedentemente rilasciate. La revoca era stata disposta poiché la richiedente aveva falsamente indicato, nei progetti tecnici, che i terreni fossero accessibili tramite una via pubblica, mentre si trattava di una strada privata. Dopo il rigetto della domanda in primo e secondo grado, la Cassazione ha confermato la decisione. La Corte ha stabilito che non sussiste alcuna responsabilità dell'amministrazione se il provvedimento di revoca è causato dalla condotta non veritiera del privato. Inoltre, è stata esclusa la violazione del dovere di motivazione, in quanto i giudici di merito hanno chiaramente spiegato l'assenza di nesso causale e la mancanza di prove circa il danno subito.
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