La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15393/2025, ha dichiarato estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Il caso riguardava una controversia sulla titolarità di somme depositate su un libretto postale. La Corte ha colto l'occasione per ribadire un importante principio: l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso, poiché tale misura, di natura eccezionale, è prevista solo per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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