Un coltivatore diretto ha richiesto il retratto agrario per riscattare un terreno confinante venduto a un terzo. L'acquirente si è opposto, contestando la mancanza dei requisiti di legge, in particolare la forza lavoro necessaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del coltivatore, rilevando che l'uomo e la moglie gestivano già cinquantadue ettari di terreno con annesso agriturismo, rendendo impossibile coltivare anche il nuovo fondo con le sole proprie forze. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del coltivatore. Il principio stabilito prevede che chi esercita il riscatto deve dimostrare che la propria forza lavoro familiare sia pari ad almeno un terzo di quella necessaria per coltivare sia i terreni già posseduti sia quelli da riscattare. Vince l'acquirente, che mantiene la proprietà del terreno.
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