Un familiare ha abitato e ristrutturato una mansarda di proprietà paterna a partire dal 1976, sostenendo in autonomia ogni spesa edilizia e fiscale. Successivamente ha chiesto l'accertamento dell'usucapione dell'immobile. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che il godimento derivasse da un comodato gratuito o da semplici atti di tolleranza familiare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'occupante, chiarificando i presupposti per l'interversione del possesso. Costruire, ristrutturare integralmente un immobile a proprie spese e pagarne le imposte costituiscono condotte materiali potenzialmente idonee a trasformare la semplice detenzione in possesso utile per l'usucapione. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice d'appello per verificare se la condotta manifestasse un possesso esclusivo.
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