La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1276/2026, ha stabilito i limiti di intervento del Fondo di garanzia INPS per le quote di TFR non versate alla previdenza complementare. Nel caso di una cessione d'azienda in cui il rapporto di lavoro prosegue con il nuovo datore, il Fondo non è tenuto a intervenire. La responsabilità per i debiti del precedente datore insolvente ricade sul nuovo datore di lavoro, in virtù del principio di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c. La Corte ha chiarito che l'esigibilità del credito, presupposto per l'attivazione del Fondo, si verifica solo con la cessazione del rapporto di lavoro, evento non accaduto nella fattispecie.
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