Due lavoratrici hanno contestato una selezione pubblica per operatori socio-sanitari, ritenendo illegittima la prova scritta. Sostenevano che l'Art. 27 del D.P.R. n. 487/1994 richiedesse prove pratiche o sperimentazioni lavorative. Dopo un iniziale rigetto del Tribunale, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo un risarcimento per perdita di chance. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che l'istituto non ha violato la legge, poiché la prova scritta, sebbene attitudinale, era compatibile con il profilo professionale richiesto e con le normative che prevedono esami sia teorici che pratici per l'ottenimento della qualifica di operatore socio-sanitario.
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