Un cittadino ha impugnato un'ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada. Il Giudice di Pace ha annullato la sanzione accogliendo solo uno dei quattro motivi proposti, disponendo però la compensazione delle spese legali. Il Tribunale ha confermato tale decisione, ritenendo che il rigetto degli altri motivi giustificasse la mancata condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, stabilendo che la soccombenza deve essere valutata sull'esito finale: se l'atto viene annullato, il ricorrente è totalmente vittorioso e ha diritto al rimborso delle spese, indipendentemente dal numero di argomentazioni legali accolte.
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