Assegno per il nucleo familiare: parità di trattamento per gli stranieri
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un tema cruciale riguardante l’erogazione dell’Assegno per il nucleo familiare a favore di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La questione centrale riguarda la possibilità di includere nel calcolo della prestazione i familiari residenti all’estero, superando i limiti imposti dalla normativa nazionale.
Il caso e la normativa nazionale
La vicenda nasce dal diniego opposto dall’ente previdenziale alla richiesta di un lavoratore straniero, soggiornante di lungo periodo, di ottenere l’assegno per i figli rientrati temporaneamente nel paese d’origine per motivi di studio. L’ente si basava sull’articolo 2 del decreto-legge 69/1988, che esclude dal nucleo familiare i parenti non residenti in Italia per i soli cittadini stranieri.
Questa distinzione crea una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, i quali possono invece beneficiare della prestazione anche se i loro familiari risiedono all’estero. La Corte d’appello aveva già dichiarato discriminatoria tale condotta, disapplicando la norma interna in favore della normativa europea.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di merito, richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte Costituzionale. L’Assegno per il nucleo familiare è stato qualificato come una prestazione di sicurezza sociale essenziale, soggetta al principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 2003/109/CE.
La Corte ha chiarito che uno Stato membro non può ridurre o rifiutare una prestazione sociale a un soggiornante di lungo periodo solo perché i suoi familiari risiedono in un paese terzo, se tale limitazione non colpisce i propri cittadini. L’Italia, in sede di recepimento della direttiva, non ha esercitato la facoltà di deroga, rendendo l’obbligo di parità pienamente vincolante e direttamente applicabile.
Implicazioni pratiche per i lavoratori
Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri. Il principio di non discriminazione impedisce allo Stato di creare barriere basate sulla residenza dei familiari per l’accesso a misure di sostegno al reddito. La decisione impone agli enti previdenziali di adeguare le proprie prassi operative alle indicazioni sovranazionali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura assistenziale e di sicurezza sociale della prestazione. L’obiettivo dell’assegno è tutelare le famiglie in stato di bisogno, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente, purché in possesso dei requisiti di soggiorno previsti. Il contrasto tra la norma interna e il diritto UE deve essere risolto attraverso la disapplicazione della prima, garantendo l’effetto diretto delle tutele europee.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso dell’ente previdenziale è stato rigettato poiché infondato nel merito. La Corte ha inoltre confermato la compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dall’obiettiva incertezza normativa e dalla complessità delle questioni trattate, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore delle massime corti nazionali ed europee. La sentenza rappresenta un passo avanti verso la piena uguaglianza sostanziale nel sistema di welfare italiano.
Il lavoratore straniero può chiedere l’assegno per figli residenti all’estero?
Sì, se il lavoratore è un soggiornante di lungo periodo, ha diritto alla prestazione in base al principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione Europea.
Cosa accade se l’INPS nega la prestazione basandosi sulla legge italiana?
Il giudice può disapplicare la legge nazionale contrastante con le direttive europee e ordinare l’erogazione dell’assegno, riconoscendo la natura discriminatoria del diniego.
Perché in questo caso le spese legali sono state compensate?
La Corte ha ritenuto legittima la compensazione a causa della novità e della particolare complessità della materia, che ha richiesto l’intervento della Corte di Giustizia UE.