Assegno in garanzia: la nullità del patto e l’onere della prova
L’emissione di un assegno in garanzia rappresenta una pratica diffusa ma giuridicamente rischiosa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini di validità di tale strumento, stabilendo principi fondamentali per professionisti e imprese. Quando un titolo di credito viene consegnato non per un pagamento immediato, ma per garantire un’obbligazione futura, si entra in un terreno normativo complesso che richiede estrema attenzione.
Il caso: assegno in garanzia e prestazioni professionali
La vicenda trae origine da un contratto di permuta immobiliare tra un geometra e una società edile. Oltre al trasferimento di terreni e unità abitative, era stato consegnato un assegno di circa 77.000 euro. Mentre la società sosteneva che il titolo fosse stato consegnato esclusivamente a garanzia del trasferimento della proprietà, il professionista lo aveva incassato a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in vari cantieri. La Corte d’Appello aveva inizialmente ordinato la restituzione della somma, ritenendo che il geometra non avesse provato il proprio diritto al compenso.
La decisione della Suprema Corte sull’assegno in garanzia
I giudici di legittimità hanno ribaltato l’orientamento del merito. La Cassazione ha confermato che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato con funzione di garanzia è contraria alle norme imperative della legge assegni (R.D. 1736/1933). Tale pratica è considerata nulla poiché snatura la funzione tipica dell’assegno, che è quella di essere un mezzo di pagamento a vista e non uno strumento di garanzia.
L’inversione dell’onere della prova
Nonostante la nullità del patto di garanzia, l’assegno non è privo di valore. Esso viene riqualificato come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile. Questo passaggio è cruciale: la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. In termini pratici, il professionista che ha incassato l’assegno non deve dimostrare di aver svolto le prestazioni; spetta invece alla società emittente provare che quel debito non è mai esistito o è stato già estinto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la decisione sul principio della meritevolezza degli interessi. Il patto di garanzia collegato all’assegno è nullo perché viola l’ordine pubblico e le norme imperative che regolano i titoli di credito. Tuttavia, l’esistenza del titolo firmato dall’emittente costituisce una presunzione iuris tantum di esistenza del debito. La Corte d’Appello ha errato nel richiedere al professionista la prova del credito, poiché la disciplina dell’art. 1988 c.c. impone l’esatto opposto: l’onere probatorio grava interamente sulla parte che contesta il pagamento e ne chiede la restituzione.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce che chi emette un assegno, anche se con l’intento di fornire una semplice garanzia, si espone al rischio concreto di un’inversione dell’onere probatorio. Se il titolo viene incassato, l’emittente potrà ottenerne la restituzione solo dimostrando rigorosamente l’assenza di qualsiasi debito sottostante. Questa pronuncia rafforza la tutela del creditore in possesso di un titolo di credito, limitando le eccezioni basate sulla natura ‘garantistica’ della consegna del titolo stesso.
È legale consegnare un assegno come garanzia per un contratto?
No, l’emissione di un assegno con funzione di garanzia è nulla per violazione di norme imperative, poiché l’assegno deve servire esclusivamente come mezzo di pagamento immediato.
Cosa succede se il beneficiario incassa un assegno ricevuto in garanzia?
L’assegno viene considerato una promessa di pagamento. Questo significa che il debito si presume esistente e il beneficiario può trattenere la somma a meno che l’emittente non provi l’inesistenza del debito.
Chi deve fornire le prove in tribunale in caso di contestazione?
A causa dell’inversione dell’onere della prova, spetta a chi ha emesso l’assegno dimostrare che non esisteva alcun rapporto di debito con il beneficiario, e non viceversa.