Una società agricola e il suo socio di maggioranza hanno impugnato un avviso di accertamento fiscale basato su un'indagine per operazioni fittizie. Nonostante la contabilità fosse formalmente corretta, l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato il metodo dell'accertamento induttivo, basandosi su una serie di presunzioni (sede in disuso, veicoli inadeguati). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato del Fisco. La Corte ha chiarito che un precedente giudizio favorevole non si estende ad altre annualità (principio di autonomia dei periodi d'imposta) e che non esiste un divieto assoluto di 'doppia presunzione'. L'onere di fornire prova contraria spettava al contribuente, che non vi ha provveduto.
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