Una giornalista ha agito in giudizio contro la propria società editrice per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori di caporedattore, sostenendo di aver coordinato diverse redazioni decentrate nonostante l'inquadramento come caposervizio. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando l'azienda al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'interpretazione del contratto collettivo e la decorrenza della prescrizione dei crediti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando improcedibile la censura sul contratto collettivo per mancato deposito integrale del testo e confermando che, in assenza di stabilità del rapporto di lavoro dopo la riforma Fornero, la prescrizione dei crediti decorre solo dalla cessazione del rapporto. La decisione ribadisce l'importanza della prova rigorosa nello svolgimento di mansioni superiori e il rispetto degli oneri documentali nei giudizi di legittimità.
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