Un imputato, condannato per la violazione della sorveglianza speciale, ha contestato la validità del processo sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica atti giudiziari a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico a persona abilitata presso il domicilio, anche se diversa dal destinatario. La successiva comunicazione di avvenuta consegna è un adempimento ulteriore, ma la prova della sua sola spedizione è sufficiente a garantire la validità della procedura.
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