Una società si oppone a un avviso di intimazione, sostenendo l'annullamento del debito per silenzio assenso a seguito di una sua istanza di sospensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il silenzio assenso non è automatico, ma richiede una dichiarazione del contribuente basata su motivi specifici e tassativi previsti dalla legge, che nel caso di specie non erano stati indicati. La Corte ha ritenuto infondati anche gli altri motivi relativi a presunti vizi dell'atto di intimazione.
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