L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto a una società il pagamento di sanzioni piene per il tardivo versamento dell'Irap, a seguito di un controllo automatizzato. La società ha sostenuto che la notifica dell'avviso bonario, consegnata al portiere dello stabile il 19 maggio 2010, fosse invalida e che il termine di trenta giorni per il pagamento ridotto dovesse decorrere dal giorno successivo, quando aveva effettivamente ricevuto l'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica avviso bonario al portiere effettuata direttamente a mezzo posta si perfeziona alla data di consegna al portiere stesso, senza necessità di ulteriori adempimenti o comunicazioni. Di conseguenza, il pagamento eseguito il 21 giugno 2010 è stato considerato tardivo, confermando la legittimità delle sanzioni piene applicate dall'ufficio fiscale.
Continua »