Un avvocato ha richiesto allo Stato l'indennizzo per la durata eccessiva di una causa. Avendo mancato la prima scadenza per notificare l'atto, il giudice ha concesso un nuovo termine tassativo. L'avvocato ha eseguito la notifica via PEC, ma non ha depositato la prova telematica nel fascicolo a causa di asseriti problemi tecnici del software, omettendo anche di allegare la necessaria attestazione di conformità sulla copia cartacea stampata. La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notifica via PEC, se si deposita una copia cartacea per via di problemi telematici, è indispensabile l'attestazione di conformità per provare il regolare invio dell'atto, pena l'invalidità della notifica stessa.
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