Una cittadina ha richiesto l'indennizzo per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario. La Corte di Appello ha liquidato la somma riconoscendo l'equa riparazione Legge Pinto, ma ha calcolato il tetto massimo dell'indennizzo considerando soltanto la sorta capitale della lite originaria, omettendo gli interessi legali maturati nel tempo. La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l'errata applicazione dei massimali di legge. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il limite quantitativo dell'indennizzo deve comprendere sia il capitale sia gli interessi legali riconosciuti nella pronuncia presupposta. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte territoriale per una nuova determinazione dell'importo spettante.
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