Una società si opponeva a un decreto che liquidava un'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare in misura inferiore ai minimi di legge. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'opposizione, stabilendo che il giudice può ridurre l'indennizzo al di sotto delle soglie standard previste dalla Legge Pinto. La decisione si basa su una valutazione equitativa che considera la natura del credito, il suo valore modesto e, soprattutto, la scarsissima aspettativa di recupero, ritenendo che tali fattori riducano il danno non patrimoniale (patema d'animo) subito dal creditore.
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