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legge 8.8.1991 n. 257

44 provvedimenti

Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29528/2023, ha confermato il diritto al risarcimento per due medici che, iscritti alla scuola di specializzazione nell'anno 1981/1982, non avevano ricevuto alcuna remunerazione. La Corte ha stabilito che, nonostante l'iscrizione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della direttiva UE 82/76, la remunerazione per i medici specializzandi è dovuta per il periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983, termine ultimo per l'adeguamento dell'Italia alla normativa europea.
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Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4510/2023, ha confermato il diritto al risarcimento per i medici specializzandi anche per i corsi iniziati prima del 1983. La sentenza stabilisce che, sebbene il corso sia iniziato prima, la remunerazione è dovuta per tutto il periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983, data di scadenza per l'attuazione della direttiva europea 82/76/CEE. La Corte ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondando la sua decisione sui principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e recepiti dalle Sezioni Unite della Cassazione. Viene così consolidato il principio che il diritto al risarcimento dei medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie si applica a tutti i periodi di formazione post-1983, indipendentemente dalla data di iscrizione.
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Remunerazione specializzandi medici: sì al risarcimento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4508/2023, ha confermato il diritto al risarcimento per la mancata remunerazione degli specializzandi medici iscritti ai corsi prima del 1983, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un vizio procedurale: la Corte d'Appello non aveva correttamente rideterminato l'importo del risarcimento per uno dei medici nel dispositivo della sentenza.
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Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4350/2023, ha rigettato il ricorso di un gruppo di medici che chiedevano un risarcimento maggiore per la mancata retribuzione durante la specializzazione prima del 1991. La Corte ha confermato la sua giurisprudenza costante, stabilendo che il corretto criterio per il risarcimento medici specializzandi è quello equitativo previsto dalla L. 370/99, e non l'importo superiore fissato dal D.Lgs. 257/91, a causa delle differenze normative ed economiche tra i periodi.
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Risarcimento medici specializzandi: Cassazione decisiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito il diritto al risarcimento per i medici specializzandi iscritti a corsi di specializzazione anche in anni accademici anteriori al 1982-1983, a causa della tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano. La decisione, basata su un precedente principio delle Sezioni Unite, cassa la sentenza della Corte d'Appello che negava tale diritto e rinvia il caso per una nuova valutazione. Il risarcimento, tuttavia, decorre solo dal 1° gennaio 1983, a condizione che la specializzazione rientri tra quelle riconosciute a livello europeo.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per la mancata retribuzione durante la specializzazione, come previsto da direttive UE. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la prescrizione decennale per i medici specializzandi è iniziata il 27 ottobre 1999 e, di conseguenza, era già scaduta al momento dell'azione legale intrapresa nel 2016. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Prescrizione medici specializzandi: dies a quo confermato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni medici specializzandi che chiedevano il risarcimento per la mancata retribuzione durante gli anni '80. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione medici specializzandi, di durata decennale, decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/99. È stata rigettata la tesi dei ricorrenti secondo cui il termine sarebbe dovuto partire solo dal momento in cui avrebbero avuto "piena conoscenza" del loro diritto, ritenendo le direttive comunitarie originarie sufficientemente chiare.
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Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione
Un gruppo di medici specializzandi ha citato in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento del danno dovuto alla tardiva attuazione delle direttive UE sulla corretta remunerazione. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per molti, specificando però quali specializzazioni sono ammesse. L'ordinanza accoglie parzialmente il ricorso dei medici per alcune specializzazioni (es. oftalmologia, nefrologia), ritenute equipollenti a quelle elencate nelle direttive, cassando con rinvio la precedente decisione. Vengono invece respinte le richieste di un risarcimento maggiore e le pretese relative a specializzazioni non contemplate dalle norme comunitarie.
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Risarcimento medici specializzandi: la prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione tra il 1983 e il 1991. L'ordinanza conferma che il termine di prescrizione decennale per il diritto al risarcimento medici specializzandi è iniziato il 27 ottobre 1999. Secondo la Corte, il diritto era chiaro e inequivocabile sin dalle direttive europee degli anni '80, rendendo la pretesa dei ricorrenti ormai prescritta.
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Calcolo spese legali: il criterio della Cassazione
Un gruppo di medici specializzandi ha citato in giudizio lo Stato per il mancato riconoscimento di un'adeguata retribuzione durante la specializzazione. Dopo aver perso in primo e secondo grado per prescrizione del diritto, sono stati condannati a spese legali eccessive. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24144/2024, ha accolto parzialmente il loro ricorso, stabilendo un principio fondamentale sul calcolo spese legali in cause con più parti (litisconsorzio facoltativo): il valore della causa si determina sulla base della singola domanda di importo più elevato e non sulla somma di tutte le domande. Di conseguenza, ha ridotto significativamente sia le spese legali che il risarcimento per lite temeraria.
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Risarcimento medici specializzandi: la Cassazione decide
Un medico, iscritto a una scuola di specializzazione prima del 1982 senza percepire retribuzione, ha citato in giudizio lo Stato per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18427/2024, ha accolto il ricorso. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e delle Sezioni Unite, ha stabilito che il diritto al risarcimento per i medici specializzandi spetta anche agli iscritti prima del 1982, ma limitatamente al periodo formativo successivo al 1° gennaio 1983, data di scadenza per l'attuazione della direttiva.
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Risarcimento medici specializzandi: Cassazione conferma
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici per il risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive UE, confermando la prescrizione decennale del diritto. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti per lite temeraria, data la consolidata giurisprudenza contraria. La questione del risarcimento medici specializzandi è quindi ormai definita dalla giurisprudenza di legittimità.
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Risarcimento specializzandi: Cassazione e prescrizione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18394/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva attuazione di direttive comunitarie. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999. I ricorrenti sono stati inoltre condannati per lite temeraria.
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Notifica Avvocatura Stato: l’errore che salva l’appello
Una specializzanda in medicina ha ottenuto un risarcimento per la tardiva attuazione di direttive UE. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso dell'Amministrazione statale, ritenendo valida la notifica della sentenza alla sede della Presidenza del Consiglio anziché all'Avvocatura. La Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che la notifica all'Avvocatura dello Stato è l'unica valida per far decorrere i termini di impugnazione, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Giudicato interno: la Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione interviene su un caso di risarcimento danni promosso da medici specializzandi contro lo Stato. L'ordinanza chiarisce che, in un processo con più parti, gli effetti di un'impugnazione accolta non si estendono a coloro che non hanno proposto appello. Per questi ultimi, la sentenza precedente diventa definitiva, formando un cosiddetto "giudicato interno" che il giudice del rinvio non può ignorare. La Corte ha quindi annullato la decisione d'appello che aveva erroneamente incluso nel risarcimento anche i medici la cui posizione era ormai definita.
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Risarcimento medici: prescrizione decennale confermata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16278/2024, ha respinto il ricorso di un gruppo di medici che chiedevano il risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione a causa della tardiva attuazione di direttive europee. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili e i ricorrenti condannati anche per lite temeraria.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15882/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici specializzandi che chiedevano il risarcimento per la mancata retribuzione durante la specializzazione. Il tema centrale è la prescrizione per i medici specializzandi, il cui diritto si è estinto. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Avendo i medici agito in giudizio solo nel 2016, la loro pretesa è stata ritenuta tardiva e il ricorso inammissibile per contrasto con la giurisprudenza costante, con conseguente condanna per lite temeraria.
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Risarcimento medici specializzandi: Cassazione e termini
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni medici per il risarcimento danni da tardiva attuazione di direttive UE sulla remunerazione della specializzazione. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999. I ricorsi sono stati giudicati temerari, con condanna per responsabilità aggravata, vista la consolidata giurisprudenza in materia di risarcimento medici specializzandi.
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Remunerazione specializzandi: Cassazione riconosce diritto
Due medici, specializzatisi senza percepire compenso, hanno citato in giudizio lo Stato per la tardiva attuazione delle direttive UE sulla remunerazione degli specializzandi. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il loro ricorso. Basandosi su una pronuncia della Corte di Giustizia UE, ha stabilito che il diritto alla remunerazione per gli specializzandi medici decorre dal 1° gennaio 1983, anche per chi si era iscritto prima di tale data, limitatamente al periodo di corso successivo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per la quantificazione del danno.
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Rinuncia al ricorso: le spese legali secondo Cassazione
Un gruppo di medici specializzandi ha presentato rinuncia al ricorso in Cassazione riguardante il loro diritto a una retribuzione per gli anni di specializzazione non pagati. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ma, a causa della presentazione tardiva della rinuncia (solo tre giorni prima dell'udienza), ha esercitato il suo potere discrezionale previsto dall'art. 391 c.p.c., condannando i medici a rimborsare una parte delle spese legali sostenute dallo Stato, motivando la decisione con la mancata possibilità per la controparte di evitare l'attività difensiva.
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