La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di una sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), a seguito di richiesta di decreto penale, può essere proposta unicamente con ricorso per cassazione e non con appello. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva erroneamente accolto l'appello del Pubblico Ministero, annullando il proscioglimento. La Cassazione, riaffermando un principio consolidato, ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, in quanto viziata da un errore procedurale fondamentale, e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP per il proseguimento del giudizio.
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