Un'automobilista si oppone a una cartella di pagamento per multe stradali, lamentando la mancata notifica del verbale e l'importo esorbitante. La Corte di Cassazione, decidendo un conflitto di giurisdizione, stabilisce una doppia competenza: per la mancata notifica del verbale, è competente il Giudice di Pace del luogo della violazione (Roma); per contestare l'esecuzione, è competente il Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore (Cuneo). La sentenza chiarisce la netta distinzione tra opposizione recuperatoria e opposizione all'esecuzione, imponendo la riassunzione di due cause separate.
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