La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di responsabilità professionale di un geometra incaricato di una pratica di condono edilizio. Pur riconoscendo l'inadempimento del professionista, che non aveva completato correttamente l'iter, la Corte ha escluso il diritto dei clienti al risarcimento del danno. La motivazione si fonda sul fatto che la domanda di condono, sebbene irregolare, non era divenuta definitivamente improcedibile. Poiché la possibilità di sanare gli abusi edilizi non era ancora svanita, non si era concretizzato un danno economico certo e attuale. Di conseguenza, al professionista è stata imposta solo la restituzione del compenso ricevuto, ma non il pagamento di ulteriori danni.
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