L'INPS ha annullato il fittizio rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e una società in nome collettivo, iscrivendola d'ufficio alla gestione commercianti e richiedendo i relativi contributi. La lavoratrice ha impugnato il verbale sostenendo l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'Appello ha invece accertato che, nonostante il formale recesso dalla società, la donna ha continuato a svolgere le medesime mansioni gestionali in modo abituale e prevalente, senza alcun vincolo di subordinazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che l'onere di provare la subordinazione spettava a quest'ultima e che le sue stesse dichiarazioni confessorie smentivano tale ipotesi. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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