Un imputato per truffa aggravata ai danni dello Stato, commessa fino al 2011, ottiene l'annullamento della confisca di un suo immobile. Sebbene il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione, i giudici di merito avevano mantenuto la misura patrimoniale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la confisca per equivalente ha natura di sanzione e non può essere applicata retroattivamente. Poiché la legge che la consente anche in caso di prescrizione è del 2012, e quindi successiva ai fatti, la sua applicazione era illegittima. Di conseguenza, la confisca è stata eliminata.
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