Millantato Credito: La Cassazione Conferma l’Abolitio Criminis
Con la recente sentenza n. 29124 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: le conseguenze dell’abrogazione del reato di millantato credito. La Corte ha annullato senza rinvio una condanna, stabilendo che il fatto, commesso nel 2005, non è più previsto dalla legge come reato a seguito della riforma del 2019. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da fatti risalenti al 2005. Un soggetto era stato accusato di aver richiesto una somma di denaro a una persona, vantando la possibilità di intervenire presso la Questura per ‘annullare’ una denuncia a suo carico, grazie a presunte relazioni con un pubblico ufficiale. Inizialmente, il reato era stato inquadrato come concussione, ma la Corte d’Appello, in sede di rinvio, lo aveva riqualificato come tentativo di traffico di influenze illecite, ai sensi degli artt. 56 e 346-bis del codice penale, rideterminando la pena.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la violazione di legge riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa ha sostenuto che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 346 c.p. (millantato credito), il fatto non potesse essere ricondotto alla nuova fattispecie di traffico di influenze illecite.
L’Assenza di Continuità Normativa nel Millantato Credito
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella questione della successione delle leggi penali nel tempo. Il reato di millantato credito, previsto dal vecchio art. 346 c.p., puniva chi si faceva dare o promettere denaro vantando un’influenza presso un pubblico ufficiale. Questa norma è stata abrogata dalla legge n. 3 del 2019, che ha modificato l’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite).
La Cassazione, richiamando un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Mazzarella, n. 19357/2024), ha ribadito che non esiste continuità normativa tra la vecchia fattispecie di millantato credito ‘corruttivo’ e il nuovo delitto di traffico di influenze illecite. Questo significa che i due reati, sebbene apparentemente simili, tutelano beni giuridici diversi e presentano elementi costitutivi differenti, impedendo un ‘passaggio’ automatico dei vecchi fatti sotto l’ombrello della nuova norma.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la condotta contestata all’imputato, avvenuta nel 2005, era disciplinata dall’art. 346, secondo comma, del codice penale. Tale norma è stata espressamente abrogata a partire dal 31 gennaio 2019.
La cesura normativa sancita dalle Sezioni Unite tra questa disposizione e il ‘nuovo’ delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) impedisce di applicare retroattivamente la nuova norma a fatti commessi in precedenza. In altre parole, si verifica il fenomeno della abolitio criminis: il fatto storico, un tempo reato, oggi non lo è più.
La Corte ha anche escluso la possibilità di riqualificare il fatto come truffa (art. 640 c.p.). Sebbene astrattamente possibile, nel caso di specie non erano stati formalmente contestati né accertati nel corso del processo tutti gli elementi costitutivi di tale diverso delitto, come l’idoneità decettiva della condotta.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La motivazione è netta: ‘il fatto non è più previsto dalla legge come reato’. Questa decisione conferma un principio fondamentale del diritto penale, quello di legalità e irretroattività della legge penale sfavorevole. Per i fatti di millantato credito commessi prima della riforma del 2019, si apre quindi la strada dell’assoluzione, a meno che non siano stati contestati e provati gli elementi di un diverso reato, come la truffa.
Cosa significa che il reato di millantato credito è stato abrogato?
Significa che la norma che lo prevedeva (art. 346 del codice penale) è stata cancellata dall’ordinamento con una legge del 2019. Di conseguenza, il comportamento che prima costituiva questo reato non è più penalmente punibile, a meno che non integri una diversa fattispecie criminosa.
C’è continuità normativa tra il vecchio millantato credito e il nuovo traffico di influenze illecite?
No. La Corte di Cassazione, sulla base di una pronuncia delle Sezioni Unite, ha stabilito che non vi è continuità normativa. Le due fattispecie sono strutturalmente diverse e tutelano interessi differenti. Pertanto, un fatto che rientrava nel vecchio millantato credito non può essere automaticamente punito come traffico di influenze illecite.
Cosa comporta la decisione di ‘annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato’?
Questa formula significa che la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente il processo, cancellando la condanna. Non ci sarà un nuovo giudizio perché il comportamento per cui l’imputato era stato condannato non è più considerato un crimine dalla legge italiana a causa dell’abrogazione della norma incriminatrice.