Millantato Credito: Abolito Definitivamente, Non è Traffico di Influenze
Con la sentenza n. 19357 del 2024, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: il reato di millantato credito, previsto dal vecchio articolo 346 del codice penale, è stato definitivamente abrogato dalla legge n. 3 del 2019 e non esiste alcuna continuità normativa con la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Questa pronuncia chiarisce i confini tra le due figure, delineando le conseguenze pratiche per i fatti commessi prima della riforma.
I Fatti: La Promessa di un Trasferimento Evitato
Il caso ha origine in un istituto penitenziario, dove un detenuto, con la complicità di un agente di polizia penitenziaria rimasto ignoto, induceva un altro compagno di cella a promettergli e a consegnargli una somma di 3.000 euro. La promessa era allettante: evitare un imminente (ma in realtà inesistente) trasferimento in un altro carcere. L’agente aveva creato il presupposto, avvisando la vittima di “preparare i bagagli”, mentre l’imputato si era proposto come intermediario in grado di “sistemare tutto” grazie alle sue presunte influenze.
Il Percorso Giudiziario e il Dubbio sul Millantato Credito
Il procedimento giudiziario è stato complesso. Inizialmente condannato per induzione indebita, l’imputato vedeva la sua posizione riqualificata in appello, dopo un primo annullamento in Cassazione, nel reato di traffico di influenze illecite. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto che la condotta rientrasse nella nuova fattispecie, sostenendo una continuità normativa con il vecchio delitto di millantato credito.
Il contrasto giurisprudenziale sul punto era evidente. Un orientamento sosteneva la tesi della continuità (abrogatio sine abolitione), equiparando il “vantare relazioni asserite” del nuovo reato al “millantare credito” del vecchio. Un altro orientamento, invece, propendeva per la discontinuità, configurando un’ipotesi di abolitio criminis e relegando la condotta, eventualmente, nell’alveo della truffa.
La Decisione delle Sezioni Unite: Nessuna Continuità Normativa
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto aderendo al secondo orientamento, negando categoricamente la continuità normativa. La scelta del legislatore del 2019 di abrogare l’art. 346 c.p. ha determinato un’autentica abolitio criminis per i fatti di millantato credito.
Differenze Strutturali Incolmabili
La Corte ha evidenziato una differenza strutturale fondamentale tra i due reati. Il millantato credito era un reato monosoggettivo: solo il “millantatore” che ingannava la vittima era punito. Al contrario, il traffico di influenze illecite è un reato plurisoggettivo a concorso necessario, un “reato-contratto” in cui sono puniti sia l’intermediario (“trafficante”) sia il privato che paga (“cliente”). Questo implica che il cliente è consapevole della situazione e partecipa a un accordo illecito, non è una vittima ingannata.
Il Ruolo Decisivo del “Pretesto”
Un altro elemento distintivo, sottolineato dalla Corte, è l’assenza nel nuovo art. 346-bis del termine “pretesto”, che caratterizzava la versione “corruttiva” del millantato credito. Quel “pretesto di dover comprare il favore” del pubblico ufficiale qualificava la condotta come essenzialmente fraudolenta e ingannatoria, un elemento che non è richiesto nel traffico di influenze, dove l’accordo si basa sulla prospettiva di una mediazione illecita.
Le Motivazioni della Corte
Le Sezioni Unite motivano la loro decisione sulla base di un’analisi strutturale e letterale delle norme. La volontà del legislatore, pur espressa nei lavori preparatori, non può superare il dato testuale della legge. Il nuovo art. 346-bis c.p. delinea una fattispecie completamente diversa, finalizzata a proteggere il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione da accordi che ne minano la credibilità. Il bene giuridico tutelato non è più il patrimonio del privato ingannato, ma l’interesse pubblico alla correttezza dell’azione amministrativa.
L’omogeneo trattamento sanzionatorio per entrambi i partecipanti al traffico di influenze è ragionevole solo se si presume che entrambi siano consapevoli dell’illecito e agiscano per un fine comune. Sarebbe illogico punire un soggetto che è stato semplicemente raggirato, come avveniva nel millantato credito. Pertanto, la condotta del “venditore di fumo” che inganna il privato non può essere ricondotta alla nuova figura criminosa.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che:
- Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito (art. 346, comma 2, c.p.) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). L’abrogazione del primo configura una abolitio criminis.
- La condotta di chi, con artifici e raggiri, si fa dare denaro millantando influenze per corrompere un pubblico ufficiale può integrare il delitto di truffa (art. 640 c.p.).
- Tuttavia, non vi è una “riespansione automatica” della norma sulla truffa. Affinché si possa procedere per tale reato, è necessario che tutti i suoi elementi costitutivi siano stati formalmente contestati e accertati nel corso del processo.
Nel caso di specie, non essendo ciò avvenuto, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Esiste continuità normativa tra il vecchio reato di millantato credito (art. 346 c.p., secondo comma) e il nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)?
No. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che non sussiste continuità normativa. Si tratta di un’ipotesi di abolitio criminis (abrogazione del reato).
Qual è la differenza fondamentale tra le due fattispecie?
Il millantato credito “corruttivo” puniva chi, con il “pretesto” di dover corrompere un pubblico ufficiale, ingannava un privato per farsi dare denaro. Il traffico di influenze illecite punisce un accordo tra due soggetti (entrambi puniti) per esercitare un’influenza su un pubblico agente, senza che vi sia necessariamente un inganno.
Una condotta che prima integrava il millantato credito può essere oggi punita come truffa?
Sì, ma solo se nel processo sono stati formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa (art. 640 c.p.), come l’induzione in errore e l’ingiusto profitto con altrui danno. Non vi è una riqualificazione automatica.