Una società italiana ha stipulato un contratto di prestito titoli ("stock lending agreement") con una società estera. L'operazione consentiva di incassare dividendi quasi totalmente esenti da tasse e, contemporaneamente, di dedurre interamente le commissioni pagate. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, recuperando a tassazione le imposte non versate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero fiscale. I giudici hanno stabilito che lo "stock lending" produce gli stessi effetti economici dell'usufrutto di azioni. Di conseguenza, si applica il limite sulla deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109, comma 8, del TUIR. Le commissioni pagate per il prestito di titoli da cui derivano dividendi esenti sono quindi indeducibili, impedendo un indebito risparmio d'imposta.
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