Un agricoltore subisce un ingente danno da fauna selvatica a causa del passaggio di cinghiali sul suo terreno coltivato a mais, situato all'interno di un Parco Nazionale. L'agricoltore chiede il risarcimento totale del danno, ma l'Ente Parco offre solo un indennizzo parziale, pari all'80%, come previsto dal proprio regolamento. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: nelle aree protette, la tutela della fauna è un valore di interesse pubblico. Pertanto, il danno subito dal privato non deriva da un fatto illecito e non dà diritto a un risarcimento integrale, ma solo a un indennizzo. La Corte bilancia così l'interesse del singolo con quello della collettività, confermando la legittimità dell'indennizzo parziale.
Continua »