Il Contribuente, socio di una società di persone, ha richiesto il rimborso delle imposte versate in eccedenza per l'anno 2010. La richiesta è nata dopo che la società ha presentato una dichiarazione integrativa nel 2015 per beneficiare dell'agevolazione "Tremonti Ambiente", cumulabile con il "Conto Energia". L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso ritenendolo tardivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando il diritto al rimborso. La Corte ha ribadito il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi, stabilendo che il termine di decadenza di quarantotto mesi per chiedere il rimborso decorreva dal 5 luglio 2012, data in cui un decreto ministeriale ha risolto l'incertezza sulla cumulabilità dei benefici. Pertanto, l'istanza presentata nel 2015 è pienamente tempestiva.
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