Un libero professionista ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali omessi, sostenendo di aver già pagato in buona fede alla Gestione Separata INPS e che il credito fosse prescritto. La Corte d'Appello ha respinto l'eccezione, rilevando che la scelta dell'ente previdenziale non è discrezionale e che la prescrizione era stata interrotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista. Il primo motivo è stato respinto poiché la qualificazione originaria come opposizione agli atti esecutivi imponeva il ricorso diretto in Cassazione, determinando un giudicato interno. Il secondo motivo, relativo alla buona fede, è stato ritenuto nuovo e non provato, evidenziando anzi un intento elusivo per i minori costi dell'INPS. Di conseguenza, il professionista perde la causa e deve adempiere all'obbligo contributivo cassa professionale, oltre a pagare le spese legali.
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