La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11554/2024, ha stabilito un principio fondamentale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte di enti non profit. Il caso riguardava una società di mutuo soccorso a cui era stato revocato il beneficio perché svolgeva una cosiddetta attività economica. La Suprema Corte ha chiarito che l'attività economica che esclude dal gratuito patrocinio è solo quella con un fine di lucro diretto. Se l'attività, pur economicamente rilevante, è solo uno strumento per raggiungere obiettivi solidaristici e mutualistici, il diritto al patrocinio sussiste. La Corte ha quindi annullato la revoca, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione basata su questo principio.
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