Patrocinio a Spese dello Stato: la Cassazione apre agli enti non profit
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma cosa succede quando a necessitare di tutela legale è un ente non profit, come una società di mutuo soccorso? Può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato? Con l’ordinanza n. 11409 del 29 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale, distinguendo nettamente tra attività economica finalizzata al lucro e quella strumentale a scopi solidaristici.
Il caso: revoca del gratuito patrocinio a una società di mutuo soccorso
La vicenda ha origine dalla decisione di un Tribunale di revocare a una società di mutuo soccorso l’ammissione al gratuito patrocinio, precedentemente concessa. La motivazione della revoca si basava sull’idea che la società svolgesse un'”attività economica”, condizione che, secondo l’art. 119 del D.P.R. 115/2002, esclude gli enti e le associazioni da questo beneficio.
Il Tribunale, pur riconoscendo l’assenza di uno scopo di lucro, ha ritenuto che l’attività della società fosse comunque di natura economica, intesa sia come produzione di vantaggi economici per i soci, sia come gestione secondo un metodo economico. Questa interpretazione restrittiva ha portato la società a ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione delle norme che regolano il gratuito patrocinio e la natura stessa delle società di mutuo soccorso.
L’analisi della Corte: non ogni attività economica esclude dal beneficio
La Suprema Corte ha accolto le ragioni della società ricorrente, operando una fondamentale distinzione. I giudici hanno chiarito che il concetto di “attività economica” ostativo alla concessione del patrocinio a spese dello Stato deve essere interpretato in modo rigoroso.
Non è sufficiente che un ente svolga un’attività in modo organizzato o che generi vantaggi per i propri membri. Ciò che conta è la finalità ultima di tale attività. La normativa, infatti, mira a escludere dal beneficio i soggetti che operano sul mercato con un obiettivo speculativo, ovvero per conseguire un utile da distribuire.
La distinzione tra scopo di lucro e scopo mutualistico
La Corte ha sottolineato la differenza sostanziale tra le società di capitali, che perseguono un fine puramente speculativo, e le società cooperative o di mutuo soccorso. Queste ultime, pur potendo svolgere attività economicamente rilevanti, hanno come obiettivo primario il soddisfacimento di un bisogno comune dei soci (lavoro, beni di consumo, assistenza) attraverso un meccanismo di solidarietà e mutualità.
L’attività economica, in questo contesto, non è il fine, ma il mezzo per raggiungere l’obiettivo solidaristico. Si tratta di un’attività strumentale, non di un’attività finalizzata al conseguimento di un profitto nel senso stretto del termine.
Le motivazioni della decisione
La Cassazione ha affermato che interpretare ogni attività organizzata come “economica” ai fini dell’esclusione dal patrocinio statale sarebbe un errore. Tale approccio porterebbe all’assurdo di considerare speculative tutte le organizzazioni che, per perseguire i loro scopi solidaristici, devono necessariamente compiere atti giuridicamente ed economicamente rilevanti. La Corte ha quindi ribadito che le società di mutuo soccorso sono pacificamente equiparate alle ONLUS e, come tali, non perseguono fini di lucro.
Di conseguenza, la loro attività, anche se strutturata e produttiva di vantaggi per i soci, non rientra nel campo di applicazione della norma che esclude gli enti con attività economica dal gratuito patrocinio. La Corte ha cassato l’ordinanza del Tribunale e ha rinviato la causa per un nuovo esame, stabilendo un importante principio di diritto.
Le conclusioni: il principio di diritto a tutela del non profit
La Corte Suprema ha enunciato il seguente principio: “Il concetto di attività economica contemplato nell’art. 119 D.P.R. n. 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico”. Questa decisione rappresenta una vittoria significativa per tutto il terzo settore, garantendo che anche gli enti non profit, quando agiscono per tutelare i propri diritti, possano accedere al fondamentale istituto del patrocinio a spese dello Stato, a condizione che la loro attività non sia volta alla speculazione ma al perseguimento di finalità mutualistiche e di solidarietà sociale.
Un ente non profit può essere escluso dal patrocinio a spese dello Stato se svolge un’attività economica?
No, non necessariamente. Secondo la Corte di Cassazione, un ente non profit viene escluso solo se la sua attività economica ha un fine lucrativo diretto. Se l’attività è meramente strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico o mutualistico, l’ente ha diritto al beneficio.
Come si definisce ‘attività economica’ ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio?
Ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, per ‘attività economica’ si intende un’attività che persegue un fine di lucro diretto. Non rientrano in questa definizione le attività che, pur essendo organizzate e produttive, sono finalizzate a scopi di solidarietà sociale e non alla distribuzione di utili.
Qual è la differenza tra finalità lucrativa e scopo mutualistico secondo la Cassazione?
La finalità lucrativa è tipica delle società di capitali e mira a generare un profitto da distribuire ai soci (scopo speculativo). Lo scopo mutualistico, invece, è tipico di cooperative e società di mutuo soccorso, e mira a fornire vantaggi diretti ai soci (come risparmi di spesa, maggiori retribuzioni o servizi a condizioni agevolate) per soddisfare un bisogno comune, senza perseguire un profitto.