L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro una società per il recupero di IVA forfettaria non versata nel 2004, calcolata sulla base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. Durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della Legge di Bilancio 2023, provvedendo al pagamento dell'importo dovuto e depositando la relativa documentazione. La Suprema Corte, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione e del rispetto dei requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la controversia tributaria si è conclusa definitivamente senza una decisione sul merito, con le spese di lite poste a carico di chi le ha anticipate.
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