La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente di una catena di profumerie. La lavoratrice era stata accusata di aver creato una carta fedeltà fittizia per ottenere vantaggi personali. Tuttavia, i giudici hanno accertato che tale condotta rientrava in una prassi aziendale diffusa, nota ai responsabili di negozio, finalizzata ad agevolare gli acquisti dei clienti occasionali. Poiché il fatto contestato mancava dell'elemento del vantaggio personale esclusivo e del danno aziendale descritti nell'addebito, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando il diritto della lavoratrice alla tutela reintegratoria.
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