Una lavoratrice, dipendente di fatto di tre società collegate (una formale, due sostanziali), viene licenziata. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce due principi fondamentali in materia di codatorialità: 1) la comunicazione di licenziamento da parte di uno solo dei co-datori è valida per tutti; 2) ai fini della reintegrazione, il requisito dimensionale si calcola sommando i dipendenti di tutte le società coinvolte, superando la loro formale distinzione giuridica.
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