Diritto di Assemblea RSU: Anche il Singolo Rappresentante Può Indirla
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale nelle relazioni industriali: il diritto di assemblea RSU può essere esercitato non solo dall’organismo collegiale nel suo complesso, ma anche dal singolo componente. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per la tutela dell’agibilità sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, chiarendo i confini tra poteri individuali e collettivi dei rappresentanti dei lavoratori.
I Fatti del Caso: Il Diniego dell’Azienda
Una nota società operante nel settore metalmeccanico si era opposta alla richiesta di indire un’assemblea retribuita avanzata da un singolo componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Secondo l’azienda, tale prerogativa spettava esclusivamente alla RSU intesa come organo collegiale, che delibera secondo il principio di maggioranza, e non al singolo rappresentante. Di fronte a questo diniego, il sindacato di appartenenza del rappresentante aveva avviato un’azione legale per condotta antisindacale.
La Corte d’Appello aveva dato ragione al sindacato, dichiarando la natura antisindacale del comportamento aziendale e ordinandone la cessazione. L’azienda, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso per cassazione.
Il Diritto di Assemblea RSU in Cassazione
Il ricorso dell’azienda si fondava su due motivi principali:
- Un’eccezione procedurale: Si contestava la tempestività del deposito dell’appello da parte del sindacato a causa di un ‘errore fatale’ nella procedura di deposito telematico.
- Una questione di merito: Si sosteneva la violazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori e dell’accordo interconfederale del 2014, affermando che il diritto di indire assemblee è una prerogativa esclusiva della RSU come organo collegiale.
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le censure, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha smontato le argomentazioni aziendali con un ragionamento chiaro e in linea con la sua giurisprudenza consolidata.
Sul piano procedurale, i giudici hanno chiarito che, in caso di deposito telematico, il momento che determina la tempestività è quello della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta ‘seconda PEC’). Eventuali errori successivi che richiedono una regolarizzazione non inficiano la validità del deposito iniziale, se questo è avvenuto entro i termini di legge. Di conseguenza, l’appello del sindacato era stato correttamente considerato tempestivo.
Sul merito, la Corte ha offerto una motivazione ancora più rilevante. Ha stabilito che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 2014 e dell’art. 20 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU come organo collegiale, ma anche a ciascun suo componente. La condizione è che il rappresentante sia stato eletto nelle liste di un sindacato che possieda i requisiti di rappresentatività previsti dalla legge.
La RSU, pur essendo un organismo a funzione collegiale che adotta il principio di maggioranza per le decisioni vincolanti, non assorbe né annulla tutti i diritti individuali attribuiti dalla legge alle singole rappresentanze sindacali (RSA), che sono confluite nella RSU. Il diritto di assemblea è una forma di agibilità sindacale e di espressione democratica che non pregiudica decisioni vincolanti per gli altri e, pertanto, può essere esercitato anche individualmente dal singolo rappresentante.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di garanzia per l’attività sindacale. Le conclusioni sono nette: il datore di lavoro che nega al singolo componente della RSU la possibilità di indire un’assemblea retribuita pone in essere una condotta antisindacale. La decisione rafforza l’idea che la RSU è una struttura che potenzia la rappresentanza senza sopprimere le prerogative individuali che ne sono alla base. Per le aziende, ciò significa dover riconoscere questa facoltà individuale, garantendo così la piena espressione della libertà sindacale come delineata dallo Statuto dei Lavoratori e interpretata dalla giurisprudenza.
Un singolo componente della RSU può indire un’assemblea retribuita dei lavoratori?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il diritto di indire assemblee retribuite rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU come organo collegiale, ma anche a ciascun suo componente, purché sia stato eletto nelle liste di un sindacato con le caratteristiche previste dalla legge.
La natura collegiale della RSU e il principio di maggioranza escludono l’iniziativa del singolo rappresentante?
No. Secondo la Corte, il principio di maggioranza si applica per l’adozione di decisioni vincolanti nei confronti di terzi, ma non preclude al singolo rappresentante l’esercizio di diritti, come quello di assemblea, che non comportano tali decisioni vincolanti.
Cosa succede se un datore di lavoro nega a un singolo membro RSU il diritto di indire un’assemblea?
Il datore di lavoro commette una condotta antisindacale, come stabilito dalla sentenza in esame e dalla giurisprudenza consolidata. Tale comportamento è illegittimo e può essere sanzionato dal giudice con l’ordine di cessazione e la rimozione degli effetti.