La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo basato su una riorganizzazione aziendale preesistente all'ordine di reintegra del lavoratore. Il caso riguarda un dipendente, reintegrato per ordine del giudice a seguito del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, che era stato licenziato poco dopo. La società aveva motivato il recesso con l'esternalizzazione del reparto, avvenuta però anni prima della reintegra. La Corte ha stabilito che il motivo oggettivo deve essere sopravvenuto rispetto alla costituzione del rapporto, altrimenti si elude l'ordine giudiziale. Anche il ricorso del lavoratore, che lamentava la natura ritorsiva del licenziamento, è stato respinto.
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