Un ente locale ha notificato a un contribuente un atto impositivo per il recupero di tributi locali, sostenendo l'omessa dichiarazione di diversi immobili per beneficiare di termini di notifica più lunghi. Il contribuente ha impugnato l'atto, eccependo la decadenza avviso di accertamento. I giudici di merito hanno accertato che si trattava di infedele dichiarazione, poiché la documentazione era stata presentata, seppur inesatta, riducendo così i tempi a disposizione del Fisco. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente, confermando che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito. Essendo accertata l'infedeltà, il termine per la notifica era ampiamente superato, rendendo nulla la pretesa tributaria.
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