Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni a un'Azienda Sanitaria Locale (ASL). In primo grado, l'ASL ha contestato la mancanza di prova dell'accreditamento, ma il Tribunale ha implicitamente riconosciuto la validità del rapporto, condannando l'ASL al pagamento. L'ASL ha appellato la sentenza per altri motivi, senza contestare specificamente il punto sull'accreditamento. La Corte d'Appello ha riesaminato d'ufficio la questione, negando il diritto della struttura al pagamento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che sulla questione dell'accreditamento si era formato un giudicato interno, che impediva alla Corte d'Appello di rimetterla in discussione.
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