L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un accertamento fiscale contro una società, accusata di utilizzare fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la società contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della Legge di Bilancio 2022. Avendo depositato la prova del pagamento degli importi dovuti, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia o definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, poiché tale misura punitiva si applica esclusivamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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