Un contribuente, vittima del sisma in Sicilia del 1990, ha richiesto un rimborso fiscale. Dopo una vittoria in appello, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice di merito ha errato nel non verificare la compatibilità del beneficio con le norme europee sugli aiuti di Stato, in particolare con il regime "de minimis", e nel non prevenire una possibile sovracompensazione del danno. La Corte ha chiarito che, sebbene il contribuente abbia l'onere della prova, l'Amministrazione finanziaria ha un dovere di collaborazione e deve specificare i motivi ostativi al rimborso. La causa è stata rinviata per un nuovo esame basato su questi principi del rimborso sisma Sicilia.
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