L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una società in liquidazione il diritto alla riduzione del 90% dell'IVA per gli anni 1991 e 1992, in base alle agevolazioni previste per le vittime del terremoto in Sicilia del 1990. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo che le agevolazioni fiscali sisma 1990 costituiscono un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. In particolare, per quanto riguarda l'IVA, tale riduzione contrasta con il principio di neutralità fiscale e con l'obbligo di riscossione integrale dell'imposta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società, confermando la legittimità della pretesa tributaria dello Stato.
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