La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33199/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di contratti bancari. Analizzando un caso relativo a un'apertura di credito stipulata nel 1990, ha chiarito che l'obbligo di forma scritta, introdotto dalle normative sulla trasparenza bancaria del 1992 e 1993, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, la validità di un contratto di apertura di credito antecedente a tali leggi deve essere valutata secondo le norme allora in vigore, che non prevedevano la forma scritta come requisito di validità. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato nullo il contratto, rinviando a un nuovo giudizio.
Continua »