Compenso variabile P.A.: niente da fare se gli obiettivi non sono fissati
Il diritto a un compenso variabile per chi ricopre incarichi pubblici è spesso legato al raggiungimento di specifici risultati. Ma cosa succede se l’Amministrazione, che dovrebbe definire tali obiettivi, non lo fa? A questa domanda risponde una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che chiarisce la natura del potere della Pubblica Amministrazione e le tutele per il funzionario.
I Fatti di Causa
Un commissario straordinario, nominato per l’attuazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, citava in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero competente. L’obiettivo era ottenere il pagamento della parte variabile della sua retribuzione o, in subordine, un risarcimento per la perdita di chance di conseguirla.
Il problema era semplice: la normativa prevedeva che il compenso fosse composto da una parte fissa e una variabile, quest’ultima “strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi”. Tuttavia, le Amministrazioni non avevano mai provveduto a determinare né gli obiettivi né i criteri di valutazione. Di conseguenza, era impossibile verificare il raggiungimento di risultati e, quindi, liquidare la quota premiale.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le richieste del commissario, sostenendo che la fissazione degli obiettivi fosse una facoltà e non un obbligo per la P.A. In assenza del “presupposto imprescindibile” (la definizione degli obiettivi), nessuna pretesa poteva essere accolta.
La Decisione della Corte: il Compenso Variabile e il Potere Discrezionale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del commissario, confermando la linea dei giudici di merito. Il punto centrale della decisione è la distinzione tra attività vincolata e attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.
Secondo gli Ermellini, la norma che disciplina il compenso dei commissari straordinari attribuisce all’Amministrazione un potere eminentemente discrezionale nella fissazione degli obiettivi. Non si tratta di un obbligo giuridico, ma di una scelta che la P.A. compie per il perseguimento dell’interesse pubblico. La P.A. è chiamata a “vagliare i tempi e le modalità del proprio intervento sulla base di un apprezzamento eminentemente discrezionale”.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del diritto amministrativo: il privato non vanta un diritto soggettivo pieno di fronte all’esercizio di un potere discrezionale della P.A., ma piuttosto un interesse legittimo. L’interesse legittimo è la pretesa che l’Amministrazione eserciti il suo potere in modo corretto e conforme alla legge, ma non conferisce al privato il diritto di ottenere uno specifico provvedimento.
Nel caso di specie, il commissario non poteva pretendere che l’Amministrazione fissasse gli obiettivi, perché questa attività rientrava nella sua sfera discrezionale. Di conseguenza, non potendo vantare un diritto soggettivo al compenso variabile, non poteva neanche chiedere un risarcimento per la sua mancata erogazione.
La Corte ha inoltre chiarito che le controversie relative al mancato esercizio di un potere discrezionale, da cui derivi un danno per perdita di chance, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, non di quello ordinario. Sebbene nel caso specifico la causa fosse rimasta presso il giudice ordinario per via di un giudicato interno sulla giurisdizione, quest’ultimo non ha il potere di sindacare nel merito le scelte discrezionali della P.A., ma solo di disapplicare l’atto amministrativo se illegittimo, cosa che qui non era in discussione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione per chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione in incarichi che prevedono componenti retributive legate a risultati. Le conclusioni pratiche sono le seguenti:
- Natura del potere della P.A.: La determinazione degli obiettivi per l’erogazione di premi e incentivi è, di regola, espressione di un potere discrezionale. Non è un atto dovuto.
- Assenza di un diritto pieno: Senza la previa determinazione degli obiettivi, non sorge un diritto soggettivo al compenso variabile. La posizione del funzionario è di mero interesse legittimo.
- Tutela Giurisdizionale: L’eventuale tutela contro l’inerzia o il cattivo esercizio del potere discrezionale della P.A. va cercata dinanzi al Giudice Amministrativo, che è l’unico competente a valutare la legittimità dell’azione amministrativa.
La Pubblica Amministrazione è sempre obbligata a fissare gli obiettivi per erogare un compenso variabile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la fissazione degli obiettivi per la parte variabile della retribuzione di un commissario straordinario rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione e non costituisce un obbligo giuridico.
Se l’Amministrazione non fissa gli obiettivi, posso chiedere un risarcimento per la perdita della possibilità di ottenere il compenso variabile?
No. Poiché la fissazione degli obiettivi è un atto discrezionale, il funzionario non vanta un diritto soggettivo al loro conseguimento, ma solo un interesse legittimo. La Corte ha stabilito che, in questo contesto, non spetta un risarcimento per perdita di chance davanti al giudice ordinario.
Quale giudice è competente a decidere sulle controversie relative al mancato esercizio di un potere discrezionale della P.A.?
La giurisdizione per le controversie fondate sull’omesso o cattivo esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, da cui deriva un pregiudizio, spetta al Giudice Amministrativo.