La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per porto di oggetti atti ad offendere. L'imputato sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato, ma la Corte ha rigettato la tesi, chiarendo che il calcolo del termine era errato alla luce delle normative sulla sospensione. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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