L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, num. 11659/2025, dichiara inammissibili i ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza di patteggiamento. I ricorrenti lamentavano la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, applicando le modifiche introdotte dalla L. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), ha ribadito che il ricorso patteggiamento è limitato a specifici motivi, tra cui non rientra più la mancata valutazione di cause di non punibilità. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »