La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2539/2026, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., l'impugnazione è consentita solo per motivi tassativi. Nel caso di specie, la censura relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto è stata respinta perché non configurava un 'errore manifesto' immediatamente percepibile dalla sentenza, ma richiedeva un'analisi approfondita degli atti. Si conferma così la severità dei criteri per l'inammissibilità ricorso patteggiamento.
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