Una società creditrice, cessionaria di un finanziamento erogato da una capogruppo alla sua controllata poi fallita, ha contestato la subordinazione del proprio credito. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la postergazione finanziamenti soci si applica a ogni forma di finanziamento proveniente da chi esercita direzione e coordinamento e che, per beneficiare delle deroghe temporanee, è necessaria una prova con data certa, non essendo sufficienti le date valuta degli estratti conto.
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