Una società di scommesse estera, operante in Italia senza concessione, ha impugnato un avviso di accertamento per l'imposta unica scommesse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la sua piena responsabilità fiscale per l'anno 2012. La Corte ha stabilito che, per le annualità dal 2011 in poi, l'imposta è dovuta in solido sia dal bookmaker estero che dall'intermediario locale (CTD), in conformità con il diritto dell'Unione Europea e le precedenti sentenze della Corte Costituzionale. Il controricorso dell'Agenzia Fiscale è stato invece dichiarato inammissibile.
Continua »